ASSICURAZIONE ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO 2022/23 2023/24 2024/25
ASSICURAZIONE
Cos'è
Contratto di assicurazioni
• Infortuni
• Responsabilità Civile Terzi
anni scolastici 2022 – 2025
Il fascicolo informativo contiene:
Nota informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy
Come si accede al servizio
il servizio è affidato all'Assicurazione Unipol Pluriass
Luoghi in cui viene erogato il servizio
Istituto Comprensivo "G. Pascoli"
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Indirizzo
Via Leonardo da Vinci, 1
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CAP
64029
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Orari
10.30/12.30
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Email
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PEC
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Telefono
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Cosa serve
L'assicurazione scolastica è uno strumento molto importante che serve per proteggere il personale scolastico e gi alunni da tutti gli incidenti che possono verificarsi durante le lezioni e non solo
Tempi e scadenze
anni scolastici 2022/23 2023/24 2024/25
Contatti
Ufficio alunni 0859357277
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Assicurazione
• Infortuni
• Responsabilità Civile Terzi
A cosa serve
Assicurazione alunni e personale scolastico
Descrizione breve
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto relativamente all’Istituto Scolastico Assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:
- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi:
a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia all’Art. 4.1. “Oggetto dell’assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per gli aspetti di dettaglio.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste all’art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, lett. b) della Garanzia Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.
- INFORTUNI E MALATTIA: la Società indennizza gli infortuni che provochino la morte dell’Assicurato, una Invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre conseguenze previste dalle Norme che regolano l’assicurazione in generale della garanzia Infortuni e Malattia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 5.4 “Garanzie prestate” delle Norme che regolano la garanzia Infortuni e Malattia. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”, “Norme che regolano le singole Garanzie –Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni e Malattia, Assistenza”. Si rinvia inoltre alle eventuali ulteriori clausole, espressamente pattuite tra le parti al momento della stipula e riportate in Polizza e relativi allegati, che integrano e/o derogano al contratto. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”, “Norme che regolano le singole Garanzie –Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni e Malattia, Assistenza”. Si rinvia inoltre alle eventuali ulteriori clausole, espressamente pattuite tra le parti al momento della stipula e riportate in Polizza e relativi allegati, che integrano e/o derogano al contratto. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali, somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche